Blog Post

Short Rent e Property management

Short rent: la Corte europea conferma gli obblighi tributari degli host 

Short rent: la Corte europea conferma gli obblighi tributari degli host
Il fatto che gli host Airbnb debbano comunicare all’amministrazione finanziaria i loro dati, i loro recapiti, le unità abitative gestite e il numero di pernottamenti, per procedere al calcolo di un’imposta regionale sugli esercizi ricettivi turistici e naturalmente sui redditi percepiti non viola il diritto dell’Unione Europea.
Il contesto aveva infatti visto una normativa regionale belga imporre ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare e, in particolare, ai responsabili di una piattaforma elettronica per servizi di alloggio, l’obbligo di trasmettere all’amministrazione tributaria determinati dati relativi alle transazioni delle strutture turistiche.
La Corte Europea ha quindi deciso e definito in un comunicato stampa che la norma belga ricade nel settore tributario e deve di conseguenza essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico, come invece aveva chiesto Airbnb. I portali saranno quindi tenuti a comunicare i dati richiesti dall’amministrazione.

Secondo quanto comunicato, la disposizione di una normativa regionale che impone a un gestore di comunicare determinati dati riguardanti gli esercizi ricettivi turistici ha natura fiscale e, a tale titolo, è esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico.

Il contesto belga

Airbnb Ireland è una società irlandese che, per mezzo di un portale elettronico, mette in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio.

Conformemente a un obbligo previsto da una legge regionale della Région de Bruxelles-Capitale (Regione di Bruxelles-Capitale, Belgio) relativo all’imposta sugli esercizi ricettivi turistici, la Airbnb Ireland è stata invitata a comunicare all’autorità tributaria regionale informazioni relative alle transazioni turistiche effettuate nel corso del 2017.

Ritenendo tuttavia che la trasmissione di tali informazioni contrasti con il diritto dell ́Unione e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi, la Airbnb Ireland ha adito la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) con un ricorso diretto all’annullamento della disposizione in questione della legge regionale controversa che impone tale obbligo di comunicazione.

La Corte costituzionale chiede alla corte se tale disposizione, come applicabile ai responsabili di una piattaforma elettronica per servizi di alloggio, costituisca una disposizione fiscale espressamente esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31 . Inoltre, tale organo

giurisdizionale nazionale chiede alla corte se detta disposizione, prevedendo un obbligo di trasmettere all’amministrazione tributaria dati relativi alle transazioni delle strutture turistiche, possa ostacolare la libera circolazione dei servizi.

Nella sua odierna sentenza, la corte ricorda anzitutto che la direttiva sul commercio elettronico è stata adottata sul fondamento delle disposizioni dei trattati che escludono dal loro ambito di applicazione le norme fiscali, la cui adozione rientra nell’ambito di applicazione di altre disposizioni di tali Trattati.

La corte osserva parimenti che i considerando della direttiva sul commercio elettronico prevedono espressamente l’esclusione della materia fiscale dal suo ambito di applicazione.

Secondo la corte, anche se servizi di intermediazione immobiliare come quelli forniti dalla Airbnb Ireland sono servizi della società dell’informazione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico, la disposizione in questione della legge regionale controversa, come applicabile ai responsabili di una piattaforma elettronica che ha per oggetto la prestazione di simili servizi, è inscindibile, quanto al suo contenuto, da tale legge regionale che costituisce a sua volta una normativa tributaria. Di conseguenza, essa rientra nel settore tributario che è espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la compatibilità della disposizione in questione della legge regionale controversa con il divieto di limitare la libera circolazione dei servizi nell’Unione, la corte constata che l’obbligo di fornire determinate informazioni relative alle transazioni delle strutture turistiche riguarda tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal luogo in cui tali prestatori sono stabiliti e dal modo in cui essi prestano detti servizi.

La corte ne deduce che la disposizione della legge regionale controversa non è discriminatoria, ma si limita a obbligare i prestatori in questione a conservare i dati relativi alle transazioni delle strutture turistiche e a trasmetterli all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta di quest’ultima, ai fini dell’esatta riscossione delle imposte relative alla locazione dei beni di cui trattasi.

Per quanto concerne, in particolare, l’argomento secondo cui servizi di intermediazione immobiliare come quelli forniti dalla Airbnb Ireland rischierebbero di essere maggiormente colpiti dalla disposizione in questione della legge regionale controversa, la corte osserva che questo maggiore impatto non è altro che il riflesso di un maggior numero di transazioni alle quali tali intermediari procedono e della loro rispettiva quota di mercato. Essa ricorda che misure il cui unico effetto sia quello di causare costi supplementari per un determinato servizio e che incidano allo stesso modo sulla prestazione di servizi a prescindere dallo stato membro del prestatore non sono tali da ostacolare la libera circolazione dei servizi.

Secondo la corte, dal momento che essa riguarda tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalle modalità della loro intermediazione, la disposizione in questione della legge regionale controversa non è contraria alla libera prestazione dei servizi nell’Unione.

Related posts