Blog Post

Investimento e Finanza Immobiliare

10.11.2023: crowdfunding alla prova del nove col nuovo regolamento Ue 

10.11.2023: crowdfunding alla prova del nove col nuovo regolamento Ue

Il 10 novembre 2023 entra in vigore il nuovo regolamento europeo per i servizi di crowdfunding, che  va a sostituire la normativa italiana e disegna un quadro legislativo unificato in Europa.

Il nuovo European crowdfunding service providers (Ecsp),  è stato infatti realizzato con l’obiettivo di rendere armonica la regolamentazione in Ue e si applica sia all’equity che al lending.

Cosa cambia con il nuovo regolamento per il crowdfunding

La novità più rilevante è la creazione della licenza europea per le piattaforme che permette loro di operare a livello transfrontaliero. 

Tutte le piattaforme che ottengono l‘approvazione dall’autorità nazionale di vigilanza, per l’Italia la Consob possono offrire i loro servizi nei paesi europei attraverso una comunicazione allo stato dove si intende operare, senza dover chiedere ulteriori autorizzazioni.

L’Unione Europea specifica che le piattaforme di crowdfunding esistenti soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi delle norme nazionali dovevano ricevere l’autorizzazione ai sensi del nuovo quadro normativo entro il 10 novembre 2022.

Per favorire una transizione graduale al nuovo regime e garantire la continuità dei servizi, questo periodo transitorio è stato quindi prorogato fino al 10 novembre 2023 attraverso l’adozione di un atto delegato della Commissione.

Informazioni chiare per scelte di investimento informate

Il nuovo regolamento implementa quindi regole di trasparenza più rigorose, a protezione degli investitori, soprattutto quelli non professionisti. le piattaforme sono infatti tenute a fornire informazioni chiare e comprensibili sui progetti di raccolta.

In particolare, l’articolo 10 del Regolamento in materia di servizi di crowdfunding, in attuazione del Regolamento (Ue) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del Tuf  dà indicazioni su come illustrare i rendimenti conseguiti e altri dati.

In sostanza, questa sezione indica che quando le comunicazioni di marketing contengono un’indicazione dei risultati di precedenti offerte o di altri servizi di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati devono assicurarsi che  tale indicazione non costituisca l’elemento più evidente della comunicazione.

Inoltre, il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni devono essere indicati chiaramente;, contenere un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri e che  i rendimenti sono indicati al netto delle commissioni e degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, devono specificarlo chiaramente;

Inoltre, devono riportare  l’avvertenza “I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri”.

A livello di aziende, il regolamento permette alle società di capitali di fare raccolte per un limite massimo di 5 milioni di euro e di accedere a finanziamenti da investitori che provengono da altri paesi dell’Unione europea.

Il regolamento entra quindi in vigore il 10 novembre 2023 e le piattaforme che non sono state validate dalla Consob dovranno sospendere le attività di raccolta. Le attività di restituzione sono invece autorizzate.

È infatti necessario chiedere l’autorizzazione a operare per uno degli stati membri e, di conseguenza, si può operare in tutta l’Unione Europea. Concrete riporta di essere stata la prima piattaforma autorizzata a operare con il nuovo regolamento e altre sono in fase di richiesta.

Related posts