La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per valutare se Booking.com possa aver violato il regolamento sui servizi digitali non avendo valutato diligentemente o attenuato efficacemente i rischi relativi a inserzioni fraudolente e truffe di phishing. La piattaforma potrebbe anche aver violato il regolamento sui servizi digitali per quanto riguarda la trasparenza perché non ha etichettato chiaramente come annunci quegli annunci i cui fornitori hanno pagato per un posizionamento più elevato nei risultati di ricerca mostrati agli utenti.
L’indagine si concentrerà sui seguenti settori:
1. Inserzioni fraudolente e non conformi su Booking.com
La Commissione esaminerà se il fornitore di Booking.com abbia adeguatamente individuato e valutato i rischi sistemici connessi alla diffusione di contenuti illegali. Annunci falsi, ad esempio per proprietà inesistenti, frodi di impersonificazione e offerte di alloggio non conformi, possono avere effetti negativi sulla protezione dei consumatori.
L’indagine valuterà inoltre se la piattaforma abbia messo in atto misure efficaci per attenuare tali rischi, anche rimuovendo gli elenchi fraudolenti e non conformi.
2. Truffe di phishing che sfruttano la prenotazione di Booking.com e i dati degli ospiti
La Commissione esaminerà inoltre se il fornitore di Booking.com abbia valutato e affrontato con diligenza i rischi che le truffe di phishing comportano per i consumatori.
In particolare, l’indagine si concentrerà sui rischi legati al modo in cui i dati delle prenotazioni e degli ospiti vengono condivisi con i fornitori di alloggi e sulla progettazione e il funzionamento del servizio di messaggistica di Booking.com.
La Commissione esaminerà inoltre se la società abbia messo in atto garanzie sufficienti per evitare che i dati siano utilizzati impropriamente per effettuare phishing e sollecitare pagamenti fraudolenti.
3. Inserzioni potenziate a pagamento non chiaramente identificabili come pubblicità
La Commissione esaminerà infine se Booking.com rispetta gli obblighi di trasparenza della pubblicità previsti dal regolamento sui servizi digitali.
I fornitori di alloggi possono rendere i loro annunci più visibili nei risultati di ricerca di Booking.com pagando una commissione più elevata. Gli utenti dovrebbero essere in grado di riconoscere chiaramente che questi “inserzioni potenziate” sono in realtà annunci pubblicitari. La Commissione esaminerà inoltre se, per ciascun annuncio pubblicato su Booking.com, gli utenti possano facilmente vedere chi c’è dietro, chi lo ha pagato, perché lo stanno vedendo e come possono modificare le impostazioni che determinano quali annunci vedono.
Ai sensi del regolamento sui servizi digitali, gli utenti hanno il diritto di capire quando e per conto di chi viene loro mostrato un annuncio. Senza questo, non possono dire se un annuncio appare in primo piano perché corrisponde alla loro ricerca o perché il fornitore di alloggi ha pagato per tale visibilità.
Se dimostrate, tali carenze costituirebbero violazioni degli articoli 34 e 35 del regolamento sui servizi digitali, che obbligano le piattaforme online e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi a individuare, analizzare, valutare e attenuare i rischi sistemici; e dell’articolo 26, paragrafo 1, che impone ai fornitori di piattaforme online di garantire che gli utenti possano identificare chiaramente gli annunci pubblicitari e le informazioni che li riguardano.
Indagine approfondita
La Commissione ora effettuerà un’indagine approfondita in via prioritaria, continuando a raccogliere prove, ad esempio inviando ulteriori richieste di informazioni, conducendo colloqui o ispezioni.
L’avvio di un procedimento formale conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare ulteriori misure di esecuzione, quali misure provvisorie e decisioni di non conformità. La Commissione ha inoltre il potere di accettare gli impegni offerti da Booking.com per porre rimedio alle questioni oggetto del procedimento.
L’avvio di un procedimento formale non pregiudica l’esito finale o la decisione, né incide sulle azioni di esecuzione intraprese da altre autorità nell’ambito di altri quadri normativi.
L’apertura di un procedimento formale esonera i coordinatori dei servizi digitali o qualsiasi altra autorità competente degli Stati membri dell’UE dai loro poteri di vigilanza e applicazione del regolamento sui servizi digitali in relazione alla presunta violazione dell’articolo 26, paragrafo 1, per quanto riguarda la condotta oggetto del procedimento.
Seguito all’indagine preliminare
La decisione della Commissione fa seguito a un’indagine preliminare, che comprendeva un’analisi delle relazioni di valutazione dei rischi presentate da Booking.com nel 2026 e nei tre anni precedenti, informazioni pubblicate nelle sue relazioni sulla trasparenza e le risposte della società alle richieste formali di informazioni della Commissione inviate il 23 settembre 2025 e il 26 maggio 2026. La Commissione collabora con l’autorità olandese per i consumatori e i mercati, coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui Booking.com è stabilita, nella supervisione di Booking.com ai sensi della legge sui servizi digitali.
“Gli europei dovrebbero essere in grado di prenotare le loro vacanze senza timore di essere truffati. La legge sui servizi digitali stabilisce chiare responsabilità per le piattaforme per affrontare tali rischi e dobbiamo garantire che la principale piattaforma di prenotazione in Europa prenda sul serio tali responsabilità”, ha dichiarato Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia.