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Property & Facility Management

Gli obblighi per i gestori europei di affitti brevi dal regolamento Ue 2024/1028 

Gli obblighi per i gestori europei di affitti brevi dal regolamento Ue 2024/1028

Il 20 maggio è entrato in vigore il regolamento europeo n. 2024/1028, che introduce norme uniformi per i gestori di portali online, con l’obiettivo di monitorare i flussi turistici e limitare l’impatto delle locazioni brevi sui mercati immobiliari locali.

La normativa, che divenuta applicabile in tutti i Paesi Ue dal 20 maggio 2026, richiede la trasmissione periodica dei dati sui pernottamenti e la verifica dei codici di registrazione delle unità immobiliari.

Secondo quanto riportato da un’analisi di Italia Oggi Sette, questo provvedimento si integra con la disciplina nazionale già definita dal dl n. 145/2023, rafforzando gli strumenti di contrasto all’abusivismo nel settore del cosiddetto short rent. In particolare, le piattaforme hanno l’obbligo di trasmettere mensilmente (o trimestralmente per gli operatori minori) le informazioni sulle prenotazioni al ministero del Turismo. Come evidenziato dalle fonti, “i gestori delle piattaforme dovranno trasmettere alle autorità nazionali competenti i dati relativi agli ospiti, alle notti prenotate e ai corrispettivi percepiti per ciascuna unità abitativa”.

In Italia, il sistema si basa sulla Banca dati delle strutture ricettive (Bdsr). Ogni unità immobiliare destinata alla locazione turistica deve ottenere un Codice identificativo nazionale (Cin). Per il rilascio di tale codice, i locatori devono adempiere agli obblighi amministrativi regionali e comunali, come la presentazione della Scia o della Cia, e successivamente confermare i dati sulla piattaforma ministeriale tramite Spid o Cie. Il Cin deve essere esposto all’esterno dello stabile e indicato in ogni annuncio pubblicitario.

Il mancato rispetto delle norme prevede sanzioni pecuniarie rilevanti. L’assenza del Cin comporta multe da 800 a 8mila euro, mentre la mancata esposizione o indicazione del codice negli annunci è punita con sanzioni tra 500 e 5 mila euro, oltre alla rimozione dell’offerta irregolare. Le unità devono inoltre rispettare requisiti di sicurezza, tra cui l’installazione di estintori e rilevatori di gas e monossido di carbonio.

I dati ministeriali indicano che su 720.281 strutture registrate in Italia sono già stati rilasciati 649.816 Cin, raggiungendo una copertura del 90,22%. Dal giugno 2025 è operativo un “cruscotto” per gli operatori comunali che, attraverso geolocalizzazione e mappe interattive, permetterà di individuare le strutture prive di codice o con dati non verificati.

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